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Statuto Dipartimento Studenti PDF Stampa E-mail
Regolamento Dipartimento degli Studenti
LSS “G.Bruno”
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Denominazione e sede)
1. E' costituito il Gruppo Attivo, interno al Liceo Scientifico Giordano Bruno denominato: "Dipartimento degli Studenti".
2. Il Dipartimento ha sede in via Marinuzzi 1 nel comune di Torino.
 
Art. 2
(Regolamento)
1. Il Gruppo Attivo " Dipartimento degli Studenti " e' disciplinato dal presente regolamento, ed agisce nei limiti del regolamento di Istituto, del Piano dell’Offerta Formativa e di tutte le normative scolastiche di interesse.
 
Art. 3
(Efficacia dello statuto)
1. Il regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti al Dipartimento.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
 
Art. 4
(Modificazione dello statuto)
1. Il presente statuto e' modificato con deliberazione del Dipartimento riunito collegialmente (con la maggioranza semplice dei componenti) e con l’approvazione del Dirigente Scolastico.
 
Art. 5
(Interpretazione dello statuto)
1. Il regolamento e' interpretato secondo le regole del buon senso.
 
TITOLO II
FINALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE
Art. 6
(Partecipazione)
1. Il Gruppo “Dipartimento degli Studenti” si fa promotore di iniziative culturali che integri i programmi ministeriali al fine di sviluppare la partecipazione degli studenti, la conoscenza civica, l’attenzione nei confronti degli aspetti sociali della realtà che ci circonda e lo star bene a scuola.
 
Art. 7
(Finalità)
1. Le specifiche finalità del Gruppo sono:
a) Promuovere attività in collaborazione con i rappresentanti di Istituto, della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino, i professori, personale amministrativo ed enti esterni alla scuola, che siano occasione per approfondire aspetti culturali e di impegno sociale;
b) Promuovere e valorizzare tutte le attività espressive ed artistiche e sportive che vedono protagonisti gli studenti;
c) Contribuire a decidere della spesa del fondo studentesco (d.P.R. 285), previa autorizzazione del Consiglio di Istituto;
d) Coadiuvare i rappresentanti di Istituto nello svolgimento delle loro funzioni;
e) Collaborare con il Dipartimento multidisciplinare Scholè;
f) Collaborare con la funzione strumentale per gli studenti nominata dal collegio docenti;
g) Organizzare attività ed eventi per e con gli studenti nel corso dell’anno scolastico.
 
Art. 8
(Ambito di attuazione delle finalità)
1. Il Gruppo “Dipartimento degli Studenti” opera nel Comune di Torino, nella Circoscrizione VI del Comune di Torino, nel Liceo Scientifico Statale “Giordano Bruno”.
                    
                    
Titolo III
GLI ADERENTI
Art. 9
(Ammissione)
1. Fanno parte del Dipartimenti degli Studenti tutte le persone che condividono le sue finalità e sono mosse dal desiderio di partecipazione e protagonismo.
2. Sono membri del Dipartimento degli Studenti solo gli studenti della scuola ed eventuali ex studenti che decidano di collaborare. Ogni studente può entrare a far parte del Dipartimento in qualsiasi momento dell’anno.
3. Sono collaboratori del Dipartimento degli Studenti gli Educatori del Progetto Scu.Ter. (associazione ACMOS), previa accettazione dei rappresentanti del Dipartimento e del Dirigente Scolastico.
 
Art. 10
(Diritti)
1. Tutti gli aderenti al Dipartimento hanno il diritto di eleggere i rappresentanti del Dipartimento e di votare le mozioni proposte.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dal regolamento.
 
Art. 11
(Doveri)
1. Gli aderenti al Dipartimento devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. I1 comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno del Dipartimento, è animato da spirito di partecipazione ed attuato con correttezza e buona fede.
 
Art. 12
(Penalità)
1. L'aderente al Dipartimento perde il diritto di voto alla terza assenza ingiustificata consecutiva e lo riacquista alla terza presenza consecutiva.
                    
                    
TITOLO IV
GLI ORGANI
Art. 13
(Indicazione degli organi)
1. Sono organi del Dipartimento degli Studenti: l'assemblea dei membri, i quattro rappresentanti d’Istituto, i quattro rappresentanti di Dipartimento, il segretario ed il tesoriere.
 
Capo I-L'assemblea
Art. 14
(Composizione)
1. L'assemblea e' composta da tutti gli aderenti al Dipartimento.
2. L'assemblea e' presieduta da uno degli studenti del Dipartimento, dal segretario e dall’educatore di ACMOS.
 
Art. 15
(Convocazione)
1. L'assemblea si riunisce ogni settimana, in un giorno fisso, deciso ad inizio anno scolastico e si aggiorna al primo intervallo del giorno successivo la riunione per dare comunicazione agli assenti.
 
Art. 16
(Votazione)
1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza assoluta dei presenti e con approvazione del Dirigente Scolastico.
3. La votazione per eleggere i rappresentanti del Dipartimento, il segretario ed il tesoriere avviene a maggioranza assoluta dei presenti.
4. I voti sono palesi.
                                               
Art. 17
(Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dall’assemblea.
2. Il verbale e' tenuto, a cura dei rappresentanti, nella scuola.
3. Ogni aderente al Dipartimento ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
 
Art. 18
(Compiti straordinari)
1. L’assemblea dei membri può sfiduciare i rappresentanti del dipartimento o il segretario in caso di manifesta negligenza con una votazione all’unanimità dei presenti.
 
Capo II – I rappresentanti
Art. 19
(Composizione)
1. I rappresentanti del Dipartimento sono quattro, eletti  tra i membri dall'assemblea, tra cui un rappresentante di Istituto di diritto.
 
Art. 20
(Durata e funzioni)
1. I rappresentanti durano l’intero anno scolastico, salvo dimissioni o sfiducia.
2. I rappresentanti hanno il compito, con responsabilità condivisa, di tenere tutta la documentazione prodotta durante l’anno dal Dipartimento sia per gli aspetti culturali che per quelli economici, al fine di poter disporre di ogni documentazione utile per la redazione del Bilancio Sociale e per un archivio storico del Dipartimento stesso.
 
Capo III-Il segretario
Art. 21
(Elezione)
1. Il segretario è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti, con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti.
                         
Art. 22
(Durata)
1. Il segretario dura l’intero anno scolastico, salvo dimissioni o sfiducia.
 
Art. 23
(Funzioni)
1. Il segretario redige il verbale delle riunioni, lo trascrive su file, mantiene l’archivio dei verbali e designa un sostituto in caso di assenza.
 
Titolo V
LE RISORSE ECONOMICHE
Art. 24
1. Il Dipartimento ha la possibilità di utilizzare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, il fondo studentesco.
2. Il tesoriere ha il compito di rendicontare al Dipartimento ed al Consiglio di Istituto le entrate e le uscite del fondo studentesco.
 
Titolo VI
IL BILANCIO SOCIALE
Art. 25
(Bilancio Sociale)
1. Il Bilancio Sociale è annuale e decorre dal mese di settembre al mese di giugno di ogni anno.
2. Il Bilancio Sociale contiene le entrate e le spese relative al periodo di un anno ed il resoconto di tutte le attività svolte per il perseguimento delle finalità indicate nell’art. 6 del presente regolamento.
 
Art. 26
(Formazione e contenuto del Bilancio)
1. I Il Bilancio Sociale è elaborato dal tesoriere. Esso contiene le singole voci di spesa, di entrate e di attività relative al periodo di un anno.
 
Art. 27
(Controllo ed approvazione del Bilancio)
1. Il Bilancio Sociale è controllato dai membri del Dipartimento e divulgato all’interno di tutto l’Istituto.
2. Eventuali rilievi critici a spese od ad entrate sono allegati al Bilancio, e sottoposti all’assemblea.
3. Il Bilancio è approvato dai membri del Dipartimento con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti.
 
Titolo VII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 28
(Rapporti con enti e soggetti)
1. Il Dipartimento degli Studenti si collabora con il Dipartimento Schõlè per proposte fattive e progettuali. I due Dipartimenti si incontrano almeno una volta al mese. Il Dipartimento Schõlè prevede le presenza di diritto dei quattro rappresentanti del Dipartimento degli Studenti.
2. Il Dipartimento partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
3. Il Dipartimento degli Studenti coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità dell’l’art. 6. Tale collaborazione viene sottoposta ai membri del Dipartimento per approvazione.
 
Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
(Disposizioni finali)
1. Il voto palese si esprime per alzata di mano.
2. Si parla uno per volta.
3. Le riunioni sono moderate da un educatore di ACMOS, come soggetto più adulto ed esperto.
4. Parte dell’incontro precedente ad ogni evento organizzato o partecipato dal Dipartimento deve essere preparatorio all’evento stesso.
5. L’incontro successivo ad ogni evento organizzato o partecipato dal Dipartimento deve essere di verifica dell’evento stesso.
6. Tutti devono sistemare l’aula utilizzata per gli incontri al termine di essi.
7. Ad inizio anno il Dipartimento deve calendarizzare i propri incontri e prevedere almeno il 50% degli stessi come momenti formativi, culturali e di approfondimento.
8. Il Dipartimento degli Studenti è un organo democratico, volontario e sempre aperto. La partecipazione degli studenti non è soggetta ad alcuna approvazione dei membri già attivi del Dipartimento.
9. I membri del Dipartimento devono mantenere al proprio interno grande rigore morale, attenzione nei confronti delle componenti adulte della scuola, rispetto nei confronti dei compagni e capacità di astrazione rispetto ai problemi quotidiani, personali e scolastici, in particolar modo tra i componenti stessi del Dipartimento.
10. Il Dipartimento deve aiutare i rappresentanti nell’espletamento del loro compito tenendo sempre presenti i vincoli formali e burocratici cui sono sottoposti.
 
Data 06/12/2006
Firma dei fondatori: